DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO
di LUIGI ALOISIO
Come fare riconoscere l'acquisto del bene prima della confisca penale?
Un soggetto terzo, che assuma di essere titolare della proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme consentite al fine di dimostrare la sua buona fede.
Può verificarsi di essere titolare di diritti su un bene, ma di trovarsi in una situazione pregiudizievole, in quanto destinatario di un provvedimento di rilascio dell'immobile per essere stato il bene confiscato all'intestatario.
Il caso in esame ha come oggetto l'acquisto per usucapione antecedentemente alla confisca. Come tutelarsi?
Un soggetto conveniva in giudizio il Comune per ottenere l'accertamento e la dichiarazione di avvenuto acquisto della proprietà a titolo di usucapione di un immobile.
L'acquirente, in particolare, allegava di aver posseduto uti dominus, unitamente al proprio nucleo familiare, dagli inizi dell'anno 1987, l'appartamento, formalmente intestato a un soggetto terzo e lamentava che, con ordinanza della Corte di Appello, confermata dalla Corte di Cassazione, era stata disposta la confisca del predetto appartamento in
danno del formale intestatario e, con successiva ordinanza di sfratto notificatale, le era stato ordinato l'immediato rilascio dell'immobile. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava l'intervenuta usucapione della proprietà dell'appartamento.
La Corte d'Appello ribaltava l'esito del giudizio dichiarando inammissibile la domanda. E' intervenuta la Cassazione Civile, Sez. II, 27.06.2024, n. 17813, che ha confermato la sentenza impugnata. Il tema in esame, infatti, è stato
affrontato sia dalle Sezioni Unite civili che da quelle penali. Quelle civili hanno esaminato l'eventuale conflitto che può
sorgere tra il creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sul bene sottoposto a confisca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca, evidenziando come dal punto di vista sostanziale il suddetto conflitto non può risolversi solo sulla base della
priorità della iscrizione dovendosi accertare, invece, l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Solo in questo caso, infatti, può trovare una base giustificativa la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia. Sulla base della complessiva ricostruzione, nel caso in esame, la Suprema Corte di Cassazione sopra riportata ha ritenuto come la Corte d'Appello
abbia correttamente ritenuto che la tutela del terzo asseritamente titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo altresì, in tale
sede, particolare rilevanza l'indagine sulla sua buona fede. Pertanto, è stato affermato che un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex L. 575/1965 e che assuma di essere titolare del diritto di
proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell'esecuzione e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto.