DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO
di LUIGI ALOISIO
Prova dell'obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito
Chi chiede la restituzione di una somma ricevuta in prestito deve provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante tale obbligo. Quindi, in caso di contestazione dell'obbligo di restituzione, non è sufficiente la prova della dazione.
La Corte territoriale aveva ritenuto provata la prima datio della somma avvalendosi non solo dell'estratto conto di un libretto bancario, ma anche della testimonianza diretta del padre del mutuante, che ha raccontato della dazione di 25.000 euro dal figlio allo zio posti in una busta gialla consegnata nel parcheggio di un cimitero dinanzi al quale il
mutuatario passava per recarsi al casale di sua proprietà. Con riferimento alla seconda consegna risalente al 2007, la Corte d'Appello aveva riportato la testimonianza diretta della madre resa in occasione dell'incontro del 2012, alla quale si aggiungeva la prova del secondo prelievo sul libretto cointestato tra genitori e figlio.
Alla prova della consegna si aggiungeva la prova del titolo e del riconoscimento dell'obbligo di restituzione fornita da testimonianze dirette rese dal padre e dalla madre del mutuante che, in occasione dell'incontro del 2012,
erano presenti quando lo zio, recatosi dai parenti della defunta moglie insieme alla nuova compagna, rappresentò l'intento di voler "sistemare i conti" vendendo un immobile, il casale, e che il figlio si offrì di acquistarlo al prezzo di 95.000 euro previa compensazione del suo credito. La sentenza impugnata è stata confermata con la sentenza che si
commenta. Evidentemente il problema esiste nella realtà in modo rilevante se la Cassazione civile, sez. II, con sentenza 18.07.2024, n. 19851, ritorna sull'argomento in un altro contenzioso in tema di contratto di mutuo.
La Suprema Corte premette, nella sentenza in commento, che, secondo il costante orientamento della medesima Corte, la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità. Infatti, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause,
la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, a opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale a invertire l'onere della prova.
E' importantissimo un passaggio fondamentale della sentenza, in forza della quale resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle
circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra:
il convenuto è tenuto quanto meno a dimostrare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. Ma vi è di più, in merito alla prova del trasferimento del danaro, il Giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, c. 1, c.c. per il valore eccedente quello di 2,58 euro, atteso che l'art. 2721, c. 2, c.c. gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.